RICHIAMATA la Legge 10 agosto 1964, n. 719 “Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole elementari”;
RICHIAMATO il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382” artt. 42 e 45, con il quale sono state trasferite ai comuni le funzioni in materia di assistenza scolastica;
VISTO il D. Lgs 16 aprile1994, n. 297 “Approvazione testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”, il quale all’art. 156, comma 1 prevede che “agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale …”;